Rintracciabilità dei prodotti alimentari (Reg. 178/2002)
Appunti

Rintracciabilità dei prodotti alimentari - Premessa

Un tempo la popolazione si alimentava con prodotti ottenuti in casa (pollaio, orto, ecc.) o acquistati vicino a casa (dal contadino). Oggi gli alimenti vengono acquistati in negozi e supermercati, con molti passaggi intermedi dal produttore al consumatore finale, rendendo difficile risalire alla origine del prodotto.
Le richieste da parte del consumatore riguardo all'origine e alla qualità degli alimenti sono notevolmente notevolmente negli ultimi anni, anche in seguito ai molti scandali ("mucca pazza", "carne alla diossina") che hanno investito in particolare il settore zootecnico. Ciò a fatto da stimolo alla legislazione in questo campo.
Nel 1993 viene pubblicata la direttiva comunitaria 93/43 che ha coinvolto le aziende con i manuali di autocontrollo più conosciuti come l'HACCP. Tale direttiva aveva come obiettivo quello di cambiare la mentalità del sistema agroalimentare, passando da una legislazione basata sulla repressione ad una basata sulla responsabilizzazione dell'operatore alimentare (dall'ispezione e dai controlli - e dalle conseguenti sanzioni, alla prevenzione dei rischi attraverso il controllo dei punti critici del processo produttivo) Il D.Lgs. 155/97 prevede il "numero del lotto": si comincia cioè a riflettere sull'importanza di conoscere la storia e non solo le caratteristiche del prodotto finale. Forse si riteneva sufficiente l'HACCP per prevenire i rischi alimentari, ma è la cronaca di tutti i giorni a farci sapere che non è così. L'UE ha scelto una linea più centralizzata: non più una direttiva ma un regolamento, strumento legislativo subito in vigore su tutto il territorio comunitario (il regolamento entra in vigore con il recepimento attraverso una apposita legge nazionale).
Il 28 gennaio 2002 è stato così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il regolamento n. 178 che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare. Entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Regolamento CE n. 178 del 2002

Con questo intervento l'Unione Europea:
- si prefigge di rendere omogenea la legislazione sulla sicurezza alimentare tra i vari paesi membri UE;
- istituisce l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare con sede a Parma (Italia);
- definisce alcuni principi come "il principio di precauzione", l'importanza dell'informazione che accompagna gli alimenti, i diritti del consumatore, infine definisce una procedura: Rintracciabilità (capacità di ricostituire il percorso di un alimento).
Le regolamento si definiscono gli obiettivi della politica comunitaria:
- un livello elevato di tutela della vita e della salute umana;
- la tutela degli interessi dei consumatori;
- dare una base per consentire ai consumatori di fare scelte consapevoli.
Più in specifico si propone la prevenzione di pratiche fraudolenti o ingannevoli, adulterazioni e ogni tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.
All'art. 7 paragrafo 1 viene definito il Principio di Precauzione: "Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue ...". Sembra riferito espressamente alle materie prime OGM, ma vale tutte le volte che non si può dimostrare la piena salubrità di un prodotto o delle materie prime sulla base di valutazioni scientifiche.
L'articolo 11 definisce che anche gli alimenti e i mangimi importati devono soddisfare le disposizioni della legislazione alimentare comunitaria, e quindi anche questo regolamento e quindi anche la rintracciabilità.
Vengono definiti alimenti a rischio (art. 14): se sono dannosi alla salute, se sono inadatti al consumo umano. Si stabilisce che per determinare se un alimento è a rischio si valutano:
- le condizioni d'uso normali dell'alimento;
- le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta e altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimento.
Si rafforza quindi l'importanza dell'informazione e vengono definite due sue caratteristiche: l'informazione deve essere accessibile e deve poter prevenire specifici effetti nocivi.
Viene definito che per determinare se un alimento sia dannoso alla salute si valutano:
- gli effetti immediati, a breve termine, a lungo termine, sui discendenti (in termini tecnici tossicità acuta e cronica, cancerogenicità, teratogenicità);
- gli effetti tossici cumulativi (altra novità della legislazione comunitaria);
particolari sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa (altra novità della legislazione comunitaria).
Si stabilisce che per determinare se un alimento è inadatto al consumo umano si valutano i seguenti parametri: la contaminazione da materiale esterno, la putrefazione, il deterioramento, la decomposizione.
L'articolo 16 afferma che "... l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di alimenti e mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto, o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, ... e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori".
Infine si definisce la Rintracciabilità (art. 3 punto 15) e le procedure per attuarla (art. 18): La possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Soggetti: gli operatori del settore alimentare.
Oggetto: la filiera in tutte le sue fasi (produzione, trasformazione, distribuzione).
Obiettivi: individuare chi ha fornito alimenti, mangimi, qualsiasi sostanza, destinati ad entrare a far parte di un alimento o mangime; individuare a chi sono stati forniti i propri prodotti.
Mezzi: sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione alle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni a riguardo; procedure di identificazione (gli alimenti e i mangimi che sono immessi sul mercato comunitario devono essere etichettati o identificati per agevolare la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti).
La rintracciabilità sarà di "prodotto"; dovrà definire in modo certo l'origine delle materie prime identificando in modo inequivocabile non solo i luoghi ma anche i terreni da cui provengono.

Tracciabilità e Rintracciabilità

Possiamo definire la tracciabilità come uno strumento che permette di seguire un prodotto nella filiera, ne individua l'origine, raccoglie informazioni soprattutto qualificanti, da evidenziare con marchi, etichette o certificazioni. E' un intervento volontario dove sono i soggetti stessi di questa forma di autocontrollo a definirne le caratteristiche.
Per rintracciabilità possiamo intendere invece lo strumento che attua precise disposizioni sulla sicurezza alimentare e quindi va a soddisfare parametri ben definiti, esclusivamente di natura salutistica, omogenei a livello comunitario.
Il principio di precauzione è il cuore del regolamento e quindi la forma con cui sarà attuato sarà rappresentativo del modello di sicurezza alimentare europeo. L'Agenzia europea ha già fatto le sue scelte (vuole dare sicurezza) ed è quindi per l'attuazione rigorosa: è sufficiente la mancanza delle informazioni necessarie a dimostrare che un alimento (o un mangime, o una delle materie prime che lo compongono) sia salubre per sospenderne "provvisoriamente" la commercializzazione all'interno dell'UE con l'immediato ritiro dal mercato per i prodotti già distribuiti.
Anche se nel regolamento non si parla di HACCP, risulta essere uno strumento essenziale per la piena attuazione: se con la Rintracciabilità abbiamo la gestione dei rischi che rendono gli alimenti dannosi alla salute, per la gestione dei rischi che rendono i prodotti alimentari inadatti al consumo umano è essenziale l'HACCP.

da "L'Agrotecnico oggi" - Andrea Casetta, Paolo Lorenzo Graziano

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